IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
20,  comma  8,  lettera  a),  nonche'  i  criteri  di cui al medesimo
articolo, comma 5;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato  che  occorre  dare  attuazione  alla predetta legge 15
marzo  1997,  n.  59,  ed  in  particolare  all'articolo 20, comma 8,
lettera  a), con l'emanazione di apposito regolamento che disponga in
materia  di sviluppo e programmazione del sistema universitario e dei
comitati  regionali  di  coordinamento,  al  fine  di  semplificare e
razionalizzare   le   procedure  e  di  aggiornare  ed  integrare  la
composizione e le competenze dei predetti comitati;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
  Visto  il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il
12  settembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 102, lettera a),
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visti  i  pareri  resi  dalla  settima commissione della Camera dei
deputati  il  2  ottobre  1997 e dalla settima commissione del Senato
della Repubblica il 16 ottobre 1997;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
  Visto il rilievo della Corte dei conti in data 15 gennaio 1998;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 28 novembre 1997 e del 23 gennaio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
  a)  per  Ministro,  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica;
  b)  per  Ministero,  il  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
  c)  per  Consiglio  nazionale  degli  studenti universitari (CNSU),
l'organo  cosi' nominato e istituito ai sensi dell'articolo 20, comma
8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  d)  per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario,  di  cui  all'articolo  5,  comma  23,  della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
  e)  per  comitato  regionale  di  coordinamento, il comitato di cui
all'articolo 3;
  f) per studenti, gli iscritti ai corsi di cui alla lettera g);
  g)  per  corsi,  i corsi attivati dalle universita' per il rilascio
dei  titoli  di cui agli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990,
n. 341;
  h)  per  universita'  o  ateneo,  le  universita' e gli istituti di
istruzione  universitaria  statali,  nonche'  le  universita'  e  gli
istituti   di   istruzione   universitaria   non  statali  legalmente
riconosciuti.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, (Delega al Governo per il conferimento di   funzioni  e
          compiti  alle regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica  amministrazione     e  per   la   semplificazione
          amministrativa) prevede:
            "8.  In  sede  di prima attuazione della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di  cui  alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e  successive
          modificazioni,  nonche' valutazione del  medesimo  sistema,
          di  cui  alla  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
          modificazioni;
            b) composizione  e funzioni degli organismi    collegiali
          nazionali  e  locali di  rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo   altresi'  l'istituzione
          di  un    Consiglio  nazionale   degli studenti, eletto dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e    meritevoli  privi    di mezzi,   a ridurre il tasso di
          abbandono  degli studi, a determinare  percentuali  massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in   rapporto al  finanziamento    ordinario
          dello   Stato      per   le  universita',  graduando     la
          contribuzione    stessa,  secondo    criteri  di   equita',
          solidarieta'      e   progressivita'  in  relazione    alle
          condizioni economiche  del  nucleo familiare,   nonche'   a
          definire   parametri    e  metodologie  adeguati    per  la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per   l'accettazione   da parte   delle
          universita  di eredita',  donazioni e  legati, prescindendo
          da  ogni     autorizzazione  preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia".
            -   L'art.   17,   comma   2,   della   legge  23  agosto
          1988,  n.   400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento   della   Presidenza  del    Consiglio      dei
          Ministri),  stabilisce  che   con  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio dei
          Ministri, sentito il  Consiglio di Stato, sono   emanati  i
          regolamenti  per  la disciplina  delle materie, non coperte
          da    riserva  assoluta  di  legge      prevista      dalla
          Costituzione,   per  le  quali le  leggi  della Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo,  determinano  le norme  generali regolatrici della
          materia e dispongono     l'abrogazione     delle      norme
          vigenti,   con   effetto dall'entrata in vigore delle norme
          regolamentari.
            - Il  testo dell'art.  17, comma  102, lettera  a), della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di  decisione e di controllo), e il seguente:
            "102.  Il  Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)  e'
          organo elettivo di   rappresentanza    delle    istituzioni
          autonome  universitarie.  Esso formula pareri e proposte:
               a) sulla programmazione universitaria;".
           Note all'art. 1:
            -  Per  il  testo  dell'art.  20, comma 8, della legge 15
          marzo 1997, n.  59, si veda nelle note alle premesse.
            - Il testo  dell'art.  5,  comma    23,  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.   537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica), prevede:
            "23. La relazione dei nuclei di  valutazione  interna  e'
          trasmessa  al  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  al  Consiglio   universitario
          nazionale  e alla Conferenza permanente dei rettori per  la
          valutazione  dei risultati relativi  all'efficienza e  alla
          produttivita'  delle attivita' di  ricerca e di formazione,
          e  per  la  verifica  dei    programmi  di  sviluppo  e  di
          riequilibrio  del  sistema universitario,   anche ai   fini
          della    successiva  assegnazione    delle  risorse.   Tale
          valutazione   e' effettuata dall'osservatorio permanente da
          istituire, con decreto del   Ministro, ai  sensi  dell'art.
          12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168,
          previo parere delle competenti  commissioni   parlamentari.
          La    relazione      e'    altresi'  trasmessa  ai comitati
          provinciali    della  pubblica  amministrazione,   di   cui
          all'art.  17  del  decreto-legge  13  maggio  1991, n. 152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203".
            -  Si  riporta il testo degli articoli  1 e 7 della legge
          19  novembre  1990,  n.  341  (riforma  degli   ordinamenti
          didattici universitari):
            "Art.  1    (Titoli universitari).   - 1.  Le universita'
          rilasciano i seguenti titoli:
               a) diploma universitario (DU);
               b) diploma di laurea (DL);
               c) diploma di specializzazione (DS);
               d) dottorato di ricerca (DR)".
            "Art. 7 (Disposizioni per  le  scuole    dirette  a  fini
          speciali).  -  1.   Entro un anno   dalla pubblicazione dei
          decreti di cui  all'art. 9, le universita' deliberano    la
          soppressione  delle scuole dirette  a fini speciali, ovvero
          prevedono, nello statuto:
            a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
               b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
            2.  Trascorso  il predetto  termine qualora l'universita'
          non abbia provveduto a  quanto previsto dal comma    1,  le
          scuole  dirette   a fini speciali presenti nell'ateneo sono
          soppresse.
            3.  L'attivazione  di  nuove   scuole dirette   a    fini
          speciali   e' limitata alle tipologie esistenti e  a quelle
          gia'  previste  nel  piano  di  sviluppo   dell'universita'
          1986-1990.
            4. Le scuole dirette a fini  speciali confermate ai sensi
          del  comma  1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3,
          rimangono in funzione secondo  le  norme  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 marzo 1982,  n. 162,  fino
          alla    data  di    entrata    in    vigore  della    legge
          sull'ordinamento dell'istruzione postsecondaria.
            5.      Lo  statuto    dovra'    dettare  le    eventuali
          disposizioni per   il graduale   passaggio      al    nuovo
          ordinamento    e    per  consentire  il completamento degli
          studi da parte degli studenti gia' iscritti".